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[1]Il Capo della tribu' risponde personalmente alle competenti autorita' di Governo dell'ordine e della sicurezza del territorio di soggiorno e di percorso della tribu'.
[2]Esercita nell'ambito della tribu' le facolta' e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.
[3]Disimpegna le altre attribuzioni che gli siano conferite dall'ordinamento politico-amministrativo e dagli altri ordinamenti in vigore nella Colonia.
[4]Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilita' i capi delle sottotribu' esercitano nell'ambito dei loro gruppi analoghe funzioni secondo le norme sancite dagli ordinamenti.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
