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[1]Il Capo della tribu' risponde personalmente alle competenti autorita' di Governo dell'ordine e della sicurezza del territorio di soggiorno e di percorso della tribu'.

[2]Esercita nell'ambito della tribu' le facolta' e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

[3]Disimpegna le altre attribuzioni che gli siano conferite dall'ordinamento politico-amministrativo e dagli altri ordinamenti in vigore nella Colonia.

[4]Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilita' i capi delle sottotribu' esercitano nell'ambito dei loro gruppi analoghe funzioni secondo le norme sancite dagli ordinamenti.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art55 · fonte del testo