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[1]La giustizia civile e penale e' amministrata dalla magistratura ordinaria, all'infuori dei casi previsti dalla legge per la difesa dello Stato 25 novembre 1926, n. 2008, e delle materie indicate nel comma successivo.

[2]I tribunali della Sciaria giudicano delle questioni relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio e alle pratiche religiose dei cittadini libici musulmani. Le stesse competenze, eccettuato il diritto successorio, hanno i tribunali rabbinici per i cittadini libici israeliti.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art56 · fonte del testo