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[1]Le norme per l'amministrazione della giustizia, per la costituzione e il funzionamento dei tribunali civili e penali, dei tribunali sciaraitici e dei tribunali rabbinici sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.

[2]Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, udito il Governatore.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art57 · fonte del testo