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[1]Il comandante delle truppe e' il consulente del Governatore nelle questioni militari. Cura tutto quanto ha attinenza colla difesa territoriale della colonia, sottoponendo al Governatore i necessari provvedimenti; provvede, secondo le direttive di lui, a tutto cio' che si riferisce al regime delle forze militari e alla loro amministrazione, e presenta al Governatore le proposte per la destinazione in Colonia e per il rimpatrio degli ufficiali preposti ai vari comandi, reparti ed uffici militari.

[2]Ove il Governatore ravvisi la necessita' di operazioni militari, il comandante delle truppe provvede allo studio, all'organizzazione e all'esecuzione di esse, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art6 · fonte del testo