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Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, saranno - alla prima attuazione della presente legge - portate al bilancio del Ministero delle colonie ed a quelli della Tripolitania e della Cirenaica le modificazioni occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
