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[1]Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, oltre quelle gia' indicate nei precedenti articoli, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1927 - Anno V
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Federzoni.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
