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[1]Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, oltre quelle gia' indicate nei precedenti articoli, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1927 - Anno V

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Federzoni.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art62 · fonte del testo