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[1]Le forze marittime ed aeree assegnate a ciascuna Colonia dipendono dagli ufficiali rispettivamente incaricati del comando di esse.
[2]Spetta al comandante delle truppe di provvedere al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle suddette forze con quelle terrestri.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
