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[1]Le forze marittime ed aeree assegnate a ciascuna Colonia dipendono dagli ufficiali rispettivamente incaricati del comando di esse.

[2]Spetta al comandante delle truppe di provvedere al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle suddette forze con quelle terrestri.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art7 · fonte del testo