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[1]Il Governatore e i funzionari civili e militari investiti di funzioni di governo non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorche' dalla superiore autorita', ne' sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che e' data dal Ministro delle colonie se si tratta del Governatore, e dal Governatore se si tratta degli altri funzionari.

[2]Il Governatore informa il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorita' giudiziaria e della risposta data.

[3]Eguale norma si osserva per quei cittadini italiani libici ai quali sia riconosciuta nelle forme di legge la qualita' di capi e notabili locali.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art9 · fonte del testo