Art. 100 — Pene per i corrieri, capitani, addetti a servizi di trasporto, pubblici esercenti, spedizionieri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono puniti col massimo della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie esercitate da imprese private ed in genere tutti coloro che sono adibiti a servizi pubblici di trasporto, gli spedizionieri, i padroni o direttori di alberghi, caffe' od altri luoghi pubblici, i quali incorrano in contrabbando colpito da pena corporale e da vigilanza speciale.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
