Art. 95 — Pene per il contrabbando abituale
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere, abitualmente dato al contrabbando, senza concerto con altri, e' punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, con la detenzione da sei giorni a due anni, e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca.
tolto: Si reputa come abitualmente dato al contrabbando l'individuo che sia stato condannato per tre di questi reati anche se la condanna risulti da unica sentenza.
tolto: Per stabilire l'abitualita' non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art95 · fonte del testo