Art. 98 — Pene per gli impiegati dello Stato e per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli impiegati dello Stato, compresi gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni autonome e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali incorrano in reato di contrabbando colpito da pena restrittiva della liberta' personale e da vigilanza speciale della pubblica sicurezza, sono puniti col massimo della detenzione e della vigilanza speciale e col triplo della multa, oltre la confisca e la detenzione.
tolto: Nel caso di corruzione, salve le pene previste dal codice penale, sono inoltre puniti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute e non sia, comunque, inferiore a L. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art98 · fonte del testo