Art. 11 — Importazione per uso personale
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L'Amministrazione puo' autorizzare la importazione per esclusivo uso personale, dall'estero, dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, di sali speciali da tavola, nella quantita' non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento del diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo per il sale superiore da tavola fissato nella tariffa per la vendita al pubblico.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
