Art. 20 — Importazione dei colori
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' permessa la importazione dei colori di qualsiasi sorta anche se contengano piu' di 25, ma non piu' di 50 per cento di cloruro di sodio. I colori organici sintetici possono essere importati anche se contengano piu' di 50 per cento di cloruro di sodio.
tolto: Sulle quantita' di cloruro di sodio eccedenti il 25 per cento e' tuttavia dovuto sempre il diritto di monopolio nella misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art20 · fonte del testo