Art. 83 — Importazione dei sali e dei tabacchi e dichiarazione fraudolenta di tabacco lavorato
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Commette contrabbando:
tolto: 1° chiunque introduce o importa nel territorio nazionale soggetto a monopolio sali o miscele saline, salvo i casi nei quali la introduzione od importazione sia permessa od autorizzata ai sensi della presente legge;
tolto: 2° chiunque introduce o importa tabacco in foglia, tabacco semilavorato, succedanei, e prodotti derivati del tabacco;
tolto: 3° chiunque importa tabacchi lavorati esteri, anche nei casi permessi dall'art. 54 della presente legge, senza pagamento del relativo diritto di monopolio;
tolto: 4° chiunque dichiara, agli agenti doganali, qualita' di tabacchi lavorati diverse da quelle che voglia introdurre e che importino un maggiore diritto di monopolio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art83 · fonte del testo