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[1]Competenza dell'intendente di finanza. Competenza dell'autorita' giudiziaria.

[2]Le pene pecuniarie previste dalla parte III, titolo I, della presente legge sono applicate dall'intendente di finanza con decreto penale ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

[3]La cognizione del reato di contrabbando e la decisione sulla impugnazione del decreto penale emesso dall'intendente di finanza, ai sensi del precedente comma, appartiene, esclusivamente, al Tribunale.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art111 · fonte del testo