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[1]Conversione delle pene pecuniarie. Inapplicabilita' alle pene pecuniarie della sospensione della esecuzione.
[2]Le pene pecuniarie previste dalla parte terza della presente legge, anche se applicate col decreto penale dell'intendente di finanza, sono convertibili nella detenzione secondo le norme stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale.
[3]Ad esse non e' in alcun caso applicabile il beneficio della sospensione della esecuzione della condanna.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
