Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Conversione delle pene pecuniarie. Inapplicabilita' alle pene pecuniarie della sospensione della esecuzione.

[2]Le pene pecuniarie previste dalla parte terza della presente legge, anche se applicate col decreto penale dell'intendente di finanza, sono convertibili nella detenzione secondo le norme stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale.

[3]Ad esse non e' in alcun caso applicabile il beneficio della sospensione della esecuzione della condanna.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art113 · fonte del testo