Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 115 — Definizione amministrativa dei reati non puniti con pena corporale

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[1]In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, e' ammessa la definizione amministrativa dei reati previsti dalla presente legge e che non siano puniti con pena restrittiva della liberta' personale.

[2]La domanda e' nulla, se non e' integrata dal deposito di una somma a garanzia delle spese e delle pene pecuniarie nella misura che sara' insindacabilmente stabilita dall'Amministrazione.

[3]La decisione e' emessa dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale ha facolta' di ordinare la confisca e di fissare la somma da pagarsi nei limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

[4]Per i reati, previsti dalla presente legge, che siano commessi dai viaggiatori in arrivo dall'estero, la decisione amministrativa puo' essere emessa, per conto dell'Amministrazione dei monopoli, dai capi degli uffici doganali nei limiti della loro competenza secondo le leggi doganali.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art115 · fonte del testo