Art. 112 — Riscossione delle multe, delle ammende o delle spese. Vendita delle cose confiscate e sequestrate
[1]((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). Gli stessi contabili provvedono altresi' alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.
[2]Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incanto dagli organi dell'Amministrazione dei Monopoli indicati nel comma precedente.
[3]Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.
Testo vigente dal 1 luglio 2002
