Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 112 — Riscossione delle multe, delle ammende o delle spese. Vendita delle cose confiscate e sequestrate

[1]((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). Gli stessi contabili provvedono altresi' alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.

[2]Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incanto dagli organi dell'Amministrazione dei Monopoli indicati nel comma precedente.

[3]Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.

Testo vigente dal 1 luglio 2002

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 luglio 2002. 51 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La riscossione delle multe, delle ammende e dello spese, comprese quelle di giustizia, nei procedimenti per reati preveduti da questa legge, e' effettuata dai contabili delegati con le norme stabilite nelR. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubbliciaggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. Gli stessi contabili provvedono altresi' alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art112 · fonte del testo