Art. 21 — Prezzo dei sali
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[1]I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili e quelli di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti sono stabiliti nella tariffa contenuta nella tabella A) allegata alla presente legge, e potranno essere variati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Il prezzo del sale concesso alle industrie in esenzione da imposta e' fissato con decreto Ministeriale.
[3]Le norme per la vendita dei sali a prezzo speciale sono pure stabilite con decreto Ministeriale.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
