Art. 23 — Sale in esenzione da imposta
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[1]Non e' soggetto ad imposta il sale comune destinato alla preparazione dei concimi per l'agricoltura ed alle industrie:
[2]1°della produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato) e del cloruro di ammonio;
[3]2°della riduzione dei minerali e della lavorazione del ferro e dell'acciaio;
[4]3° dei colori e delle materie intermedie necessarie alla loro produzione;
[5]4° della depurazione dell'acqua con la permutite, o con sostanze analoghe per comportamento e funzione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
