Art. 27 — Restituzione d'imposta alla esportazione delle carni salate, del burro salato e dei formaggi
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[1]Per le carni salate, il burro salato ed i formaggi che si esportano all'estero e non provengano dal territorio del Regno escluso dal monopolio e' concessa la restituzione dell'imposta sul sale nella misura indicata nella tabella B) allegata alla presente legge.
[2]Non si fa luogo alla restituzione per le quantita' inferiori a 50 chilogrammi e per le provviste di bordo.
[3]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, la restituzione dell'imposta potra' essere accordata alla esportazione di altri prodotti non considerati nella tabella B di cui sopra.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
