Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 14 — Introduzione di prodotti salati

[1]((Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

[2]L'introduzione dei prodotti suindicati e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantita' stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23)).

Testo vigente dal 12 dicembre 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952. 31 parole tolte, 62 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Gliaggiunto: Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensatitolto: , aggiunto: salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate tolto: e aggiunto: ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro tolto: sodico aggiunto: di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

tolto: Sulla intera quantita' di cloruro sodico contenuta o che si puo' ottenere e' dovutoaggiunto: L'introduzione dei prodotti suindicati e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio tolto: in misura eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune aggiunto: nella stessa misura e per la medesima quantita' stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art14 · fonte del testo