Art. 14 — Introduzione di prodotti salati
[1]((Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.
[2]L'introduzione dei prodotti suindicati e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantita' stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23)).
Testo vigente dal 12 dicembre 1952
