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[1]Validita' delle bollette di legittimazione.

[2]La bolletta di legittimazione per il trasporto e' esclusivamente valida perche' si raggiunga il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

[3]La validita' delle bollette di legittimazione per la detenzione ed il deposito non puo' eccedere la durata di quattro mesi.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art34 · fonte del testo