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[1]Validita' delle bollette di legittimazione.
[2]La bolletta di legittimazione per il trasporto e' esclusivamente valida perche' si raggiunga il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.
[3]La validita' delle bollette di legittimazione per la detenzione ed il deposito non puo' eccedere la durata di quattro mesi.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
