Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 35 — Transito dei sali. Divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti

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[1]Il transito dei sali, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, e' permesso alle condizioni e con le cautele stabilite col regolamento.

[2]I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi soggetti al monopolio senza autorizzazione dell'Amministrazione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art35 · fonte del testo