Art. 40 — Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Prima dell'inizio del carico di una nave che debba trasportare sale per conto dell'Amministrazione, a cura degli agenti di finanza deve essere accertato che le stive siano in condizione di essere efficientemente chiuse dopo la esecuzione del carico.
tolto: A carico ultimato, con altra visita, sara' accertata la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive nelle quali e' stato caricato il sale. Tutte le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e la integrita' di esse dovra' essere controllata all'arrivo.
tolto: Con apposito verbale redatto in contraddittorio col capitano della nave e da allegare al manifesto di carico, verranno descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli e saran fatte risultare tutte le formalita' compiute alla partenza della nave.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art40 · fonte del testo