Art. 30 — Detenzione, deposito e trasporto dei sali entro la zona doganale e la zona di vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 50 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sali che vengono detenuti, depositati o trasportati entro le zone di cui al precedente art. 29 in quantita' eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta di legittimazione.
tolto: Allo stesso vincolo sono soggetti i sali detenuti, depositati o trasportati in quantita' maggiore di 50 chilogrammi fuori delle zone suddette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art30 · fonte del testo