Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 40 — Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione

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[1]Prima dell'inizio del carico di una nave che debba trasportare sale per conto dell'Amministrazione, a cura degli agenti di finanza deve essere accertato che le stive siano in condizione di essere efficientemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

[2]A carico ultimato, con altra visita, sara' accertata la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive nelle quali e' stato caricato il sale. Tutte le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e la integrita' di esse dovra' essere controllata all'arrivo.

[3]Con apposito verbale redatto in contraddittorio col capitano della nave e da allegare al manifesto di carico, verranno descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli e saran fatte risultare tutte le formalita' compiute alla partenza della nave.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art40 · fonte del testo