Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 42 — Divieto di cessione dei sali concessi in esenzione da imposta od a prezzo speciale
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I sali concessi in esenzione da imposta od a prezzo speciale non possono, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, cedersi ne' adoperarsi per uso diverso da quello per il quale fu fatta la concessione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
