Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 44 — Licenza di vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto
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[1]E' proibito vendere sale al pubblico senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed acquistarne presso chi non sia autorizzato alla vendita.
[2]Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del Monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
