Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 44 — Licenza di vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto

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[1]E' proibito vendere sale al pubblico senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed acquistarne presso chi non sia autorizzato alla vendita.

[2]Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del Monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art44 · fonte del testo