Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 42 — Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto

[1]E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non e' autorizzato alla vendita.

[2]Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art42 · fonte del testo