Art. 42 — Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto
[1]E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non e' autorizzato alla vendita.
[2]Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
