Art. 45 — Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni, deroghe ed eccezioni alle norme generali sul monopolio
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In tutti i casi nei quali la legge permetta o l'Amministrazione autorizzi deroghe ai generali divieti, od eccezioni al trattamento generale, ovvero siano consentite speciali concessioni, oltre alle norme e disposizioni della legge e del regolamento, spetta sempre all'Amministrazione di prescrivere, in via generale e per i casi particolari, discipline, cautele, vincoli o formalita', obbligatorie perche' si possa esplicare l'attivita' autorizzata o permessa o si possa godere della speciale eccezione o concessione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
