Art. 32 — Deposito dei sali nelle zone di vigilanza della Sicilia
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nelle zone di vigilanza stabilite, in conformita' della legge doganale, lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e' vietato tenere depositi di sale.
tolto: Sono esclusi dal divieto:
tolto: 1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;
tolto: 2° l'abitato principale delle citta', la cui popolazione agglomerata arriva ai diecimila abitanti.
tolto: Il deposito del sale puo' tuttavia essere autorizzato dall'Amministrazione anche nel territorio comunale oltre il perimetro delle citta' indicate e negli altri comuni delle dette provincie.
tolto: Le quantita' di sale che si tengono dai mercanti al minuto non sono considerate come deposito quando non superino la quantita' ragguagliata alla media del consumo locale di un semestre.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art32 · fonte del testo