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[1]Definizione del tabacco agli effetti fiscali.

[2]Agli effetti delle leggi doganali e di quelle sui monopoli e' considerato come tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotiana».

[3]Si considerano come succedanei del tabacco tutte le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art48 · fonte del testo