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[1]Definizione del tabacco agli effetti fiscali.
[2]Agli effetti delle leggi doganali e di quelle sui monopoli e' considerato come tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotiana».
[3]Si considerano come succedanei del tabacco tutte le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
