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[1]Limiti alla liberta' di fabbricazione dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.

[2]Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati e' subordinata al rilascio, da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato, di speciale licenza, che puo' essere in qualunque momento revocata.

[3]Contro il provvedimento di revoca emesso dal direttore generale dei monopoli e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze che provvede definitivamente.

[4]Gli ispettori e gli altri funzionari incaricati della predetta Direzione generale nonche' gli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza possono sempre accedere negli stabilimenti, depositi e magazzini e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art50 · fonte del testo