Art. 52 — Coltivazione del tabacco
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[1]L'Amministrazione dei monopoli di Stato puo':
[2]1° eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltura del tabacco;
[3]2° concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato, o per l'esportazione.
[4]La coltivazione e' disciplinata con apposito regolamento approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
