Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 158 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi e' punita con la multa da L. 50 aL. 1000 oltre alla confisca.
tolto: La seminagione clandestina di tabacco e' punita con la multa fissa di L. 250.
tolto: Il trapiantamento clandestino e' punito con la stessa multa fissa oltre a quella di L. 10 per ogni pianta trapiantata; la coltivazione clandestina con la multa fissa di L. 250 e con quella di L. 20 per ogni pianta coltivata; salva in entrambi i casi anche l'applicazione della pena stabilita per la seminagione clandestina quando risulti che le piante clandestinamente trapiantate o coltivate provengano da semenzaio non autorizzato. La pena stabilita per la coltivazione clandestina resta assorbita quando vi sia stato anche trapiantamento clandestino.
tolto: In ogni caso si fa luogo allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte.
tolto: Per le altre infrazioni in materia di coltivazione di tabacco, si applicano le sanzioni stabilite dagli speciali regolamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.