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[1]Soppressione od istituzione di qualita' e specie di tabacchi e determinazione dei prezzi relativi.

[2]Le qualita' e specie dei tabacchi possono essere stabilite o soppresse con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

[3]I prezzi delle nuove qualita' e specie sono fissati col decreto che le stabilisce.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art57 · fonte del testo