Art. 59 — Introduzione di tabacchi nei depositi franchi e nei porti franchi
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[1]E' vietato introdurre tabacco nei depositi franchi.
[2]La introduzione ed il deposito dei tabacchi nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza di particolari norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.
[3]Nei porti franchi e' vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi all'infuori della cernita e del condizionamento in colli dei tabacchi in foglia, le quali operazioni debbono peraltro essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
