Art. 84 — Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi greggi e semilavorati - Tabacchi per la esportazione e per provviste di bordo - Tabacchi greggi di coltivazioni autorizzate non coperti da documenti di legittimazione - Tabacchi e sali di origine estera
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Commette contrabbando:
tolto: 1° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;
tolto: 2° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate, a meno che trattisi del concessionario e salvo in quest'ultimo caso la penalita' stabilita nel regolamento previsto dall'art. 52;
tolto: 3° chiunque detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi siano muniti di etichetta con la leggenda «esportazione» o di bollo «per provvista di bordo»;
tolto: 4° chiunque, senza la bolletta di pagamento del diritto di monopolio, detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 11 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.