Art. 61 — Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi lavorati esteri
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I tabacchi importati dall'estero in conformita' dell'art. 54 sono soggetti, per la detenzione, il deposito, il trasporto, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento del diritto di monopolio.
tolto: La bolletta e' valida:
tolto: 1° per un mese dalla data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di 5 ettogrammi;
tolto: 2° per sei mesi dalla data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art61 · fonte del testo