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[1]Validita' della bolletta di legittimazione.

[2]La bolletta di legittimazione per il trasporto e' esclusivamente valida perche' si raggiunga il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

[3]Il termine di validita' della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito sara' stabilito di volta in volta dall'Amministrazione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art63 · fonte del testo