Art. 70 — Differenza di peso nella dichiarazione per tabacco
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Chiunque, avendone l'obbligo, dichiari, per la introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella presentata, e' punito, se la differenza oltrepassi il 5 per cento del peso dichiarato, con un'ammenda, per ciascun chilogramma che si riscontri in piu', di L. 75, se trattasi di tabacco in foglia, di L. 200, se trattasi di tabacco lavorato.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
