Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 70 — Differenza di peso nella dichiarazione per tabacco

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Chiunque, avendone l'obbligo, dichiari, per la introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella presentata, e' punito, se la differenza oltrepassi il 5 per cento del peso dichiarato, con un'ammenda, per ciascun chilogramma che si riscontri in piu', di L. 75, se trattasi di tabacco in foglia, di L. 200, se trattasi di tabacco lavorato.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art70 · fonte del testo