Art. 65 — Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di tabacchi non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.
tolto: Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.
tolto: Sono del pari stabiliti con regolamento i porti dove e' permesso l'approdo delle navi con tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art65 · fonte del testo