Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 74 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1500 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:

[2]1° per la produzione, fabbricazione e preparazione dei sali, nei casi in cui siano state autorizzate dall'Amministrazione;

[3]2° per la introduzione ed il deposito dei sali nei porti franchi; 3° per la introduzione consentita, in conformita' della presente legge, dalle Colonie e dalle Isole italiane non soggette a monopolio, dei sali ad uso delle industrie;

[4]4° per l'impiego dei sali concessi dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale;

[5]5° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei sali nei casi previsti dall'art. 30 della presente legge.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art74 · fonte del testo