Art. 74 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale
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[1]E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1500 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:
[2]1° per la produzione, fabbricazione e preparazione dei sali, nei casi in cui siano state autorizzate dall'Amministrazione;
[3]2° per la introduzione ed il deposito dei sali nei porti franchi; 3° per la introduzione consentita, in conformita' della presente legge, dalle Colonie e dalle Isole italiane non soggette a monopolio, dei sali ad uso delle industrie;
[4]4° per l'impiego dei sali concessi dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale;
[5]5° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei sali nei casi previsti dall'art. 30 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
