Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 77 — Confisca - Sospensione dell'agevolezza fiscale

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[1]In tutti i casi previsti dagli articoli 74 e 75 la merce a cui si riferisce la contravvenzione potra' essere confiscata.

[2]Nei casi dei numeri 3 e 4 dell'art. 74 si fara' luogo alla sospensione della agevolezza fiscale per un periodo da cinque giorni a tre mesi.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art77 · fonte del testo