Art. 78 — Fabbricazione, nei territori non soggetti a monopolio, di tabacchi lavorati senza licenza
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[1]Chiunque, nei territori non soggetti a monopolio, fabbrichi tabacchi senza la licenza prescritta dall'art. 50 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. La fabbrica sara' inoltre chiusa, qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno di autorizzarne l'esercizio col rilascio della licenza.
[2]Il fabbricante che incorra nella infrazione agli obblighi stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 50 e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e sara' inoltre ordinata la chiusura della fabbrica qualora il contravventore sia gia' incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
