Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 78 — Fabbricazione, nei territori non soggetti a monopolio, di tabacchi lavorati senza licenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, nei territori non soggetti a monopolio, fabbrichi tabacchi senza la licenza prescritta dall'art. 50 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. La fabbrica sara' inoltre chiusa, qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno di autorizzarne l'esercizio col rilascio della licenza.

[2]Il fabbricante che incorra nella infrazione agli obblighi stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 50 e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e sara' inoltre ordinata la chiusura della fabbrica qualora il contravventore sia gia' incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art78 · fonte del testo