Art. 79 — Fabbricazione nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del Monopolio
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Chiunque, nella provincia di Zara, fabbrichi tabacchi similari a quelli del Monopolio in violazione della disposizione dell'art. 51 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. Sara' inoltre ordinato lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti ed in caso che il contravventore sia gia' incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione si fa luogo anche alla chiusura della fabbrica ed alla confisca dei prodotti.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 29 novembre 1930
