Art. 79 — Fabbricazione nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del Monopolio
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[1]((Chiunque, nella provincia di Zara, fabbrichi, importi o venda tabacchi similari a quelli del monopolio in violazione della disposizione dell'art. 51 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
[2]Sara' inoltre ordinato lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti ed in caso che il contravventore sia gia' incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione si fa luogo anche alla chiusura della fabbrica o dell'esercizio ed alla confisca dei prodotti.))
[3]((Fabbricazione, importazione e vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del monopolio.))
Testo in vigore dal 29 novembre 1930 al 16 dicembre 2009
