Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 87 — Contrabbando nei depositi franchi e nei porti franchi
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[1]Commette contrabbando:
[2]1° chiunque, all'infuori della cernita e del condizionamento in colli, permessi dall'art. 59 della presente legge, nei porti franchi, lavora o manipola tabacchi in foglia;
[3]2° chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
