Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 87 — Contrabbando nei depositi franchi e nei porti franchi

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[1]Commette contrabbando:

[2]1° chiunque, all'infuori della cernita e del condizionamento in colli, permessi dall'art. 59 della presente legge, nei porti franchi, lavora o manipola tabacchi in foglia;

[3]2° chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art87 · fonte del testo