Art. 97 — Pene per il contrabbando a mano armata od in unione, e per il contrabbando con falsificazione o corruzione
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
