Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il contrabbando e' punito con la detenzione da tre a cinque anni e con la vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca:

tolto: 1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Sotto il nome di armi s'intendono quelle indicate nell'art. 155 del codice penale;

tolto: 2° quando vi sia stata sottrazione od asportazione di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere in contrabbando;

tolto: 3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione di impiegati dello Stato o di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art97 · fonte del testo